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Commenti su Norme per Autisti ed Autotrasportatori
COMMENTI su nuove NORME per AUTISTI ed AUTOTRASPORTATORI L'AVANZATA DEL GAMBERO
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI DELIBERA C.C.A.A. N.1/2005 SU G.U. N. 34 DEL 11.02.2005
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2005
Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attivita' da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto regolamentare
22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n. 1/05).
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorita';
Considerato che con deliberazioni del 23 luglio 1998, n. 16, e del 28 ottobre 1998, n. 24, il Comitato centrale ha determinato tale documentazione;
Ritenuto che il quadro normativo di riferimento e' stato recentemente modificato, come dimostra la riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali o modifiche di quelli esistenti;
Visti, al riguardo, la legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro? Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, e il successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ?Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30? pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159;
Considerata, pertanto la necessita' di operare opportune integrazioni e modifiche alle precedenti deliberazioni al fine di pervenire ad un doveroso coordinamento delle norme;
Delibera:
Art. 1. Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. essere rinnovata semestralmente.
Lavoratori subordinati e soci Tale dichiarazione deve lavoratori con rapporto di lavoro almeno di tipo subordinato
Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e Lavoratore comandato o distaccato dell'ultimo foglio paga.
Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e Lavoratore con contratto di l'utilizzatore, in corso di validita'.
Somministrazione
Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo Patente di guida, nonche' libretto di circolazione del veicolo condotto. Titolare di impresa individuale Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Socio di societa' di persone Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Collaboratore familiare Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 Certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di societa' di capitale Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilita' di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovra' recare con se', ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.
Art. 2. Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validita' le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998 e n. 24 del 28 ottobre 1998.
Art. 3. La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2005
Il presidente: De Lipsis
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Commento Siamo alle solite: e' possibile che al giorno d'oggi, in uno stato democratico sia cosi' difficile trovare una regola disciplinare intelligente, per regolamentare un settore senza incorrere in ordinanze di evidente stampo repressivo ??? Ho letto la Delibera n° 1/05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sulla: "Determinazione della documentazione necessaria per l?espletamento dell'attivita' da parte degli autotrasportatori di cose per conto terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7 del Decreto regolamentare 22 maggio 1998 n. 212" e sono rimasto pressoche' esterrefatto di come colui che s'appresta ad imbracciare un volante; ossia un semplice conducente, deve provvedere ad avere con se, una determinata dote di documentazione che attesti la sua dipendenza di riferimento. Invito i curiosi, e non solo; a leggere attentamente l'articolo 1 di detta Delibera, cosi' si riesce a capire quanto sia difficile fare il politico, soprattutto per la condizione di grossa difficolta' con cui sono tenuti a trovare per tutte le situazioni, regolamentazioni articolate e complesse, laddove invece le soluzioni potrebbero essere estremamente semplici e piu' efficaci. Nella sostanza: come perdono il tempo !!!
Noi italiani siamo noti per l?annoso problema della famosa "pezza giustificativa"; regola che spazia in tutti i settori, ma in questo caso la cosa e' veramente al di fuori di ogni limite.
Stante il contenuto della Delibera, il conducente a secondo del rapporto che intercorre fra lui i vari attori quali: datore di lavoro, committente, cooperativa, ecc., ecc. cosi' come riportato ben distintamente nella disposizione ministeriale, dovra' avere con se anche l'eventuale "pezza giustificativa" che attesti il legame del rapporto di lavoro.
Non bastano i documenti che identificano il conducente: patente, carta d'identita', passaporto ecc. ecc. oltre a quelli che identificano l'automezzo: carta di circolazione, carta verde, certificati di revisione, bolli per le tasse di possesso, stralci delle polizze assicurative, autorizzazioni alle varie tipologie di merci ecc., ecc.; oggi ci vuole anche il documento che attesti con quale sorta di vincolo il conducente e' legato al committente.
Siamo proprio un paese di perdi tempo e di inutili procedure !!!
Fra un po', saremo costretti ad avere sempre a portata di mano anche il: certificato d'origine, oltre a quello di provenienza cosi' come succede per i vini e per gli immobili; poiche' il Ministero potrebbe nutrire dubbi sulla nostra vera provenienza terrestre, e rischiare di classificarci come marziani.
Come precedentemente evidenziato, non basta: il codice fiscale, la carta d'identita', la patente con relative categorie ( e cio' comporta esami abilitativi), il passaporto, carta verde, tagliandi d'assicurazione, libretto di circolazione, certificato di proprieta' (ex foglio complementare), ricevute di tasse di possesso (ex bollo), ricevute di concessioni governative, autorizzazioni al trasporti per vari settori merceologici, foglio tachigrafo, documentazione attestante revisioni, documentazioni attestanti omologhe; da oggi ci vuole anche l'attestato ( una sorta di certificato similare a quello di matrimonio), che sancisce il legame tra il conducente ed il committente.
Tutto questo e' assurdo !!! non e' cosi' che si trovano le soluzioni per normalizzare un settore quale' quello dell'Autotrasporto, che gia' di per se stesso, si trova in balia di forti difficolta'.
Ultimamente a me pare invece, che chi sia lontano dalla realta' terreste siano proprio gli inquilini del nostro Ministero; poich? presi dalla troppa euforia del potere, dimenticano di essere dei semplici e comuni mortali, come lo siamo tutti noi; compresi i conducenti !!!
O forse al Ministero non sanno che colui che siede dietro ad un volante, " il fiduciario del carico e del valore che trasporta per conto di un terzo " cosa invece loro ipotizzano essere una sorta di infiltrato da qualche strana galassia. O che il conducente, s'intende per definizione essere un soggetto non credibile se non autenticato dall'accompagnamento di un nuovo documento che attesti la veridicita' del suo rapporto lavorativo e pertanto essere equiparato alla stregua di minorato (senza nessun'offesa a costoro) e obbligatoriamente da assoggettare a identificazione tramite certificazione periodica ?
Meno male che siamo solo all'attestazione di un rapporto di lavoro, pensiamo a, quando scenderanno in campo i vari coniugi e pretenderanno in base ad un disegno di legge, il riassunto digitale della fase comportamentale adottata dal proprio consorte durante il tragitto, poiche' considerato il contenuto della Delibera attuale, non mi stupirei se nel prossimo futuro non vi sara' anche una Delibera Ministeriale che disciplinera'; modalita' e contenuto di quella riferita alla piu' assurda delle banalita'.
On. Sig Ministro e On.li Sigg. Sottosegretari; smettiamola di farci ridere dietro da tutto il mondo e mettetevi a lavorare seriamente nell'interesse della categoria e in conformita' a che vi e' stato conferito come delega dal contribuente.
A. Pimpinella
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